L’Inps, con proprio messaggio n. 4689 del 28.12.2021, comunica che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.
Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio inps n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.