Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa

L’Inps, con proprio messaggio n. 4689 del 28.12.2021, comunica che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio inps n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

Assegno Unico 2022: le istruzioni

L’Assegno Unico è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. Diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2022, anche se formalmente, per presentare domanda, bisognerà attendere il 1° marzo 2022. È una misura che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.

Si chiama “Assegno Unico” appunto perché, a fronte di un’unica – e universale – prestazione economica erogata in base all’ISEE, andrà a rimpiazzare altre sei attuali misure erogate alle famiglie:

  •  le detrazioni Irpef sui figli a carico;
  • gli assegni al nucleo per figli minori;
  • gli assegni per le famIglie numerose;
  • il Bonus Bebè;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
Sarà possibile richiedere la prestazione anche senza ISEE ma in tal caso verrà erogato l’importo minimo (ma se verrà inserito l’ISEE entro il 30 giugno 2022 (in attesa di parere dei Ministeri vigilanti) sarà possibile il conguaglio.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Non sarà richiesta autorizzazione per i nuclei non coniugati, separati, divorziati, coppie di fatto etc. ma nell’ISEE dovrà essere presente anche il reddito del padre anche se non convivente, separato, divorziato etc. In sostanza nell’ISEE verrà ATTRATTO anche l’altro genitore.
Nella normalità, salvo il caso di affidamento singolo o genitore unico o rinuncia del genitore non convivente, la prestazione verrà erogata al 50% suddivisa tra i due genitori. Pertanto nel caso in cui il genitore richiedente non sia a conoscenza dell’IBAN dell’altro genitore, quest’ultimo dovrà accedere in procedura con il suo spid o mediante lo stesso Patronato, e inserire i suoi dati. Se la comunicazione sarà tardiva rispetto alla domanda originaria il 50% che spetta al secondo genitore non sarà retroattiva ma erogata dal mese successivo.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Fino al 28 febbraio 2022 non cambia nulla. Per le domande presentate da luglio 2022 non sarà possibile recuperare i precedenti mesi.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.
Con l’assegno unico universale scompariranno le detrazioni fiscali in busta paga per i lavoratori dipendenti; lo stesso assorbirà l’assegno di Natalità, il premio alla nascita e il bonus terzo figlio del Comune.
L’INPS ha assicurato che per tutti i bimbi nati entro il 2021 verrà garantito il bonus bebè per un anno.
 

Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali: novità ed istruzioni

L’Istituto, con la circolare INPS 10 dicembre 2021, n. 183, illustra le novità introdotte dal decreto legge 146/2021cosiddetto Decreto Fiscale, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro. La circolare indica nel dettaglio i datori di lavoro destinatari, i lavoratori cui si rivolgono le tutele, le condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dei trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Sono inoltre fornite indicazioni in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, al trattamento di integrazione salariale straordinaria relativo ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e in merito al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana.

Sono infine precisate le modalità di trasmissione delle domande e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens .

Proroga del divieto di licenziamento e NASPI: istruzioni

Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180 l’Istituto riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI , nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare chiarisce che i lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale, come previsto dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI , sempre che ricorrano gli altri presupposti di legge.

Come precisato nel messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Questo termine è stato fissato al 30 giugno 2021.

Il decreto Sostegni, tuttavia, ha previsto per determinati datori di lavoro una proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. La circolare fornisce le informazioni relative alla tipologia di datori di lavoro interessati dalla proroga rispettivamente al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021 e riepiloga, infine, le ipotesi di accesso ordinario alla NASPI , allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni

Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’Istituto comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

Assegno Unico e Universale. Le domande dal 1° gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri,  ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

NASpI, DIS-COLL e RdC compatibili con contratti a termine settore agricolo

L’Inps, con proprio messaggio n. 4079 del 22.11.2021, rinnova la facoltà per i percettori delle prestazioni NASpI , DIS-COLL e RdC di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Infatti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies, ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.

Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.

Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Pagamento anticipato pensione di dicembre: il calendario

Il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 inizierà il 25 novembre come comunicato da Poste italiane. Il pagamento anticipato della pensione avviene ormai da mesi per evitare assembramenti. Vediamo qual è il calendario per sapere quando viene pagata la pensione di dicembre 2021.

Pensione dicembre 2021, quando viene pagata

Il calendario del pagamento della pensione di dicembre 2021, avverrà in maniera anticipata presso gli uffici di Poste italiane secondo un calendario che segue l’ordine alfabetico dei cognomi.

Quindi, secondo le ultime notizie di poste italiane sul pagamento delle pensioni di dicembre 2021, il calendario è il seguente

  • A–B: giovedì 25 novembre;
  • C–D: venerdì 26 novembre;
  • E–K: sabato 27 novembre (solo mattina);
  • L–O: lunedì 29 novembre;
  • P–R: martedì 30 novembre;
  • S–Z: mercoledì 1º dicembre.

La pensione di dicembre sarà accreditata a partire dal 25 novembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pagamento pensioni dicembre 2021 in banca

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 in banca, invece, il versamento avverrà il primo giorno bancabile.

Inoltre, continua la collaborazione tra Inps, poste italiane e carabinieri. Per il pagamento delle pensioni potrà avvenire con la delega ai carabinieri per i pensionati con età uguale o superiore a 75 anni.

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

 

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

 

Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata

Nell’ambito del Progetto “TFR e TFS in un click” previsto dal Piano Strategico ICT, si comunica che sul sito dell’Inps è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR/TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, finalizzato tanto alla cessione ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) che alla cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

 

I servizi di presentazione delle domande sono accessibili dai cittadini e dagli Istituti di Patronato sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) ai seguenti indirizzi:

 

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

 

Per poter accedere ai servizi il richiedente potrà utilizzare, per l’autenticazione, le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ovvero la carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFSè stata progettata in ottica UX design, con l’obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell’Istituto, riducendo l’onere a carico dell’utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.