Bonus assunzioni NEET, domande dal 31 luglio 2023: le istruzioni INPS

Dall’INPS arrivano le istruzioni per beneficiare del bonus assunzioni NEET 2023 introdotto dal Decreto Lavoro: tutto pronto per richiedere l’agevolazione legata ai nuovi contratti di lavoro stipulati dal 1° giugno al 31 dicembre con giovani fino ai 30 anni che non studiano e non lavorano.

L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Le domande possono essere presentate a partire dal 31 luglio, seguendo le indicazioni fornite nella circolare numero 68 del 21 luglio 2023.

Dai requisiti dei datori di lavoro a quelli richiesti alle nuove lavoratrici e ai nuovi lavoratori, passando per i contratti che rientrano nel perimetro di applicazione dei benefici: una panoramica sulla misura introdotta dall’articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Possono presentare domanda di prenotazione delle risorse per ottenere il bonus assunzioni NEET dal 31 luglio 2023 tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo e a prescindere dalla natura di imprenditori.

Sono esclusi dal perimetro di applicazione dei benefici i rapporti di lavoro domestico.

In ogni caso, i datori di lavoro devono rispettare tutti i requisiti previsti per l’accesso agli incentivi all’occupazione, le norme a tutela della condizione di lavoro, le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno. Aspetti chiariti nel dettaglio con la circolare numero 68 del 2023.

Inoltre, l’assunzione deve rappresentare un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente.

Fanno eccezione i casi in cui il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano liberati per le seguenti cause:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Per procedere con la domanda è necessario utilizzare il modulo online NEET23 disponibile sul portale INPS.

Ma prima è necessario verificare una serie di requisiti anche per quanto riguarda la tipologia del contratto e le caratteristiche del lavoratore o della lavoratrice assunta.

L’agevolazione è legata alle assunzioni che si concretizzano dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante, anche part time.

Escluso, invece, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ma anche i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Al contrario non è possibile richiedere il bonus NEET per il contratto di lavoro intermittente e per le ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Così come per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: la persona, in questo caso, risulterebbe già occupata.

Sul punto, poi, l’INPS chiarisce:

“In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione”.

E, infatti, per avere diritto all’incentivo pari al 60 per cento della retribuzione quando le lavoratrici e i lavoratori assunti presentano i seguenti requisiti:

  • non aver compiuto il trentesimo anno di età: è necessaria un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
  • non lavorare già e non essere già inseriti in corsi di studi o di formazione, e quindi qualificabili come NEET (Not engaged in Education, Employment or Training);
  • essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani tramite MyANPAL o utilizzando i portali regionali di Garanzia Giovani.

Per quanto riguarda i giovani dai 25 ai 29 anni è necessario rispettare anche almeno una delle seguenti condizioni:

  • essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o in settori economici in cui sia riscontrato il differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, in caso di appartenenza al genere sottorappresentato.

Verificata la presenza dei requisiti che interessano entrambe le parti in causa e il contratto di lavoro, è possibile presentare domanda all’INPS per la prenotazione del bonus assunzioni NEET.

Dal 31 luglio 2023 è disponibile l’istanza online NEET23 all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni” che dovrà essere compilata con i dati che seguono:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

Inoltre dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

Ricevuta la domanda, l’INPS verifica le condizioni previste per beneficiare del bonus assunzioni NEET, calcola l’importo spettante in base alla retribuzione indicata e verifica la presenza dei fondi a disposizione.

Entro 5 giorni il sistema conferma il datore di lavoro la prenotazione dell’incentivo sulla base dell’ordine cronologico delle domande. Il datore di lavoro ha 7 giorni di calendario, per stipulare il contratto di lavoro e altri 7 per comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

Fa eccezione la tabella di marcia del primo periodo di operatività:

“Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione

(…) Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio”.

Se la domanda va a buon fine, per le assunzioni dei NEET i datori di lavoro hanno diritto a un incentivo di tipo economico quantificato sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, da parametrare quindi alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta.

Se dall’utilizzo del bonus scaturisce un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, il credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa: anche in caso di sospensione temporanea del beneficio, non è possibile utilizzarlo oltre il mese di febbraio 2025.

Fonte www.informazionefiscale.it

 

Bonus mobili e elettrodomestici 2023: necessaria la ristrutturazione

Il Bonus Mobili sarà in vigore anche per il 2023 e per tutto il 2024. La Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 277, Legge n. 197/22) prevede che, il tetto massimo di spesa per tutto il 2023 e per tutto il 2024 sia di 8.000 euro

Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2023 consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il Bonus mobili ed elettrodomestici rientra all’interno del bonus ristrutturazione. A partire dal 2022, la detrazione prevista è pari al 50% della spesa, da calcolarsi su un importo massimo di 8.000 euro (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023).

È possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione del 50% si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, quindi mediante il modello 730 o modello Redditi persone fisiche, e spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Pertanto, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due, come chiarito dalla guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus spetta anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

Bonus vista: dal 5 maggio al via le domande

È attiva la piattaforma web per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Il nuovo contributo è destinato ai cittadini con ISEE non superiore ai 10mila euro ed è volto a sostenere le spese per la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza pandemica. Il “bonus vista” può essere richiesto una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’ISEE. La domanda per accedere al contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web dedicata. Sulla stessa piattaforma web sarà possibile consultare la lista dei punti vendita che iscrivendosi, hanno aderito all’iniziativa.

 
Il Ministero della Salute informa che dal 20 aprile 2023 è attiva la piattaforma web per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive.
Mentre gli esercenti possono registrare i propri punti vendita già dall’apertura della piattaforma, il Bonus potrà essere richiesto dai beneficiari a partire dal 5 maggio.
Beneficiari
Il nuovo contributo è destinato ai cittadini con ISEE non superiore ai 10mila euro ed è volto a sostenere le spese per la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza pandemica. Il “bonus vista” può essere richiesto una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’ISEE.
I cittadini beneficiari potranno scegliere tra due modalità di accesso al contributo:
– voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati;
– rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive. Il rimborso è ammissibile per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023.
Il contributo viene erogato su richiesta e fino ad esaurimento del finanziamento previsto dalla legge.
Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda on line ed è immediatamente spendibile in un’unica soluzione (non è previsto resto). La richiesta di rimborso, modificabile nei primi 7 giorni, a partire dall’ottavo giorno diviene definitiva.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per accedere al contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web www.bonusvista.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Per fare la domanda è necessario disporre di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, riferita ad un ISEE non superiore a 10.000 euro.
La piattaforma resterà attiva fino al 31 dicembre 2023.
Esercenti
La piattaforma è già attiva e disponibile per gli esercenti che potranno registrare i propri punti vendita, anche on line, dove i cittadini potranno rivolgersi per usufruire del voucher. Sulla piattaforma web sarà possibile consultare la lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa “Bonus Vista” tramite mappa geografica.

Il servizio “Bonus Vista” è gratuito sia per i beneficiari sia per gli esercenti.

Modello 730/2023: le novità della dichiarazione di quest’anno

Nuova IRPEF e cuneo fiscale

Il modello 730 interessa una vasta platea di contribuenti, in particolar modo, i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Per costoro sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della mini riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:
– nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;
– nuove detrazioni per lavoro.
Consulta la Guida IRPEF 2023: come si calcola
Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni.
In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.
Si ricorda anche che, in merito al cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro.
Comunque, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.

Detrazioni per lavoro e per figli a carico

Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro.
Senza scendere troppo nel dettaglio degli importi, è possibile affermare che:
– per i lavoratori dipendenti: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
– per i pensionati: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
– per chi altri redditi assimilati: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.
In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta

A parte le novità in materia di superbonus che, inevitabilmente impattano sulla determinazione del bonus dovuto per il 2022, le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:
– dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
– ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 euro;
– per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;
– è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
– è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
– per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Modalità e termini di presentazione

Non cambiano le modalità di presentazione né i termini.
Per la presentazione, il contribuente può servirsi della dichiarazione precompilata che può inviare direttamente o delegando un CAF o professionista.
La dichiarazione precompilata può essere inviata con o senza modifiche.
Resta sempre valida la vecchia modalità di presentazione del modello compilato in modo “ordinario”.
Quanto, infine, ai termini di presentazione, occorre ricordare le seguenti scadenze:
– 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
– 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
– 24 luglio 2023 (il 23 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;
– 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
– 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.

Assegno Unico e Universale: INPS pronta per riconoscere le maggiorazioni

La legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie
beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei
familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età
compresa tra uno e tre anni.
In particolare, per il 2023 è sancito:
– l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che
sale a 150 euro mensili a nucleo;
– l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a
carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo
spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
– l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce
Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
La manovra interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili, disponendo la
corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.
“L’INPS è già pronta a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni” ha
annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS. Gli importi definitivi saranno
comunicati con una successiva circolare dell’INPS, anche per tenere conto della rivalutazione
legata all’aumento del costo della vita, rivalutazione che sarà resa nota con decreto
ministeriale entro la metà di gennaio.
Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, saranno conseguentemente erogati a partire
dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a
decorrere da gennaio 2023.

‘Assegno unico, da marzo 2023 il rinnovo è automatico

Inps prorogherà l’erogazione a fronte di una domanda presentata entro febbraio, accolta e in corso di validità. Isee comunque da presentare

Aumenta da 100 a 150 euro la maggiorazione forfettaria dell’assegno unico per le famiglie numerose. L’emendamento alla legge di Bilancio del governo è ora all’esame del Mef dopo i pareri favorevoli rispettivamente del ministero del Lavoro e di quello dell’Interno. L’emendamento aumenta la maggiorazione del 50% portandola dagli attuali 100 euro a 150 euro e rendendola strutturale..

Intanto da marzo 2023 il rinnovo dell’assegno unico e universale sarà fatto d’ufficio dall’Inps, a patto che negli archivi dell’istituto, al 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda accolta e in corso di validità. Tuttavia i beneficiari dovranno presentare una nuova Dsu, riferita al 2023, per ricevere l’importo spettante, se superiore ai minimi. La novità è stata comunicata dall’Inps con la circolare 132/2022 e costituisce un passo avanti rispetto a quanto previsto finora.

L’assegno unico e universale ha debuttato quest’anno e, in base al decreto legislativo 230/2021, annualmente gli interessati dovrebbero presentare una richiesta di accesso al beneficio che decorre dal mese di marzo a quello di febbraio dell’anno seguente. Tuttavia lo stesso Dlgs ha previsto la possibilità di arrivare all’erogazione d’ufficio, cosa che l’istituto di previdenza, come sottolineato dallo stesso, è riuscita a realizzare anche grazie ai fondi del Pnrr.

Isee da rinnovare

Questa evoluzione della procedura, tuttavia, non esime i beneficiari da altri adempimenti. Il principale è quello relativo alla presentazione, ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’Isee, a cui è collegata la graduazione dell’importo dell’assegno unico. In assenza di Isee, infatti, l’assegno viene erogato nel valore minimo. Quindi, entro giugno 2023, si dovrà presentare la Dsu relativa all’anno prossimo (potendo così recuperare anche gli arretrati da marzo, mentre se la si presenterà da luglio in poi non ci saranno gli importi maggiorati arretrati e si continueranno a percepire quelli minimi).

Attualmente l’importo base oscilla tra 175 euro al mese, con Isee fino a 15mila euro, e 50 euro (Isee pari o superiore a 40mila euro o assente), ma dall’anno prossimo secondo quanto previsto dalla bozza della legge di Bilancio 2023, dovrebbe aumentare del 50% in alcune situazioni (figli fino a un anno, oppure almeno tre figli). Inoltre per le famiglie numerose è già in vigore una maggiorazione da 85 a 15 euro mensili, sempre correlata all’Isee e altre maggiorazioni sono connesse alla presenza di disabili. Quindi la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, in presenza di condizioni che danno titolo alle maggiorazioni, è importante.

Quanto alle modalità, nella circolare 132/2022 Inps ricorda che si può scegliere tra quella ordinaria e quella precompilata e che, in quest’ultimo caso, per semplificare ulteriormente la procedura, se tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare accedono al sistema informativo Isee e autorizzano la precompilazione, non è poi necessario fornire dei dati di riscontro, che possono risultare di non facile individuazione, alle informazioni proposte in automatico. Anche a questo proposito, la legge di Bilancio 2023 prevede ulteriori semplificazioni e il passaggio alla precompilata quale modalità “standard” da metà dell’anno prossimo.

Variazioni da comunicare

Inps, inoltre, non rileverà in autonomia una serie di variazioni del nucleo familiare che possono incidere sull’assegno e che quindi vanno comunicate a opera dei beneficiari, modificando la domanda già presentata e inserita negli archivi dell’istituto. La circolare precisa che tali variazioni saranno successivamente controllate con le banche dati a disposizione dell’Inps, ma eventuali variazioni non comunicate non modificheranno le condizioni di erogazione dell’assegno, anche se i nuovi requisiti potrebbero essere intercettati in automatico dalle procedure dell’istituto.

Le principali variazioni da comunicare sono: nascita di figli, cambiamento o inserimento della condizione di disabilità del figlio; variazione dello status di studente per figli 18-21enni; separazioni dei coniugi; nuova ripartizione dell’assegno tra i genitori; variazione delle modalità di pagamento.

Fonte: ilSole24ore

ASSEGNO UNICO: LE NOVITA’

Vale 1,5 miliardi il pacchetto di aiuti alla famiglia e alla natalità della legge di Bilancio, che poggia su un incremento del 50% dell’assegno unico nel primo anno di vita del bambino o alle famiglie con tre o più figli, dall’abbassamento dell’Iva (dal 22 al 5%) per i prodotti per l’infanzia (dai pannolini ai seggiolini per auto), ad un mese di congedo in più per le mamme pagato all’80% dello stipendio. Vediamo più nel dettaglio il pacchetto di misure contenute nella bozza della Manovra, presentate dalla ministra per le Pari opportunità e per la famiglia, Eugenia Roccella.

Assegno unico più ricco

Iniziamo dall’assegno unico e universale accreditato dall’Inps in base all’Isee che viene erogato fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio. Ebbene dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi sono incrementati del 50%, lo stesso aumento è riconosciuto ai nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, a condizione che l’Isee sia fino a 40mila euro. Attualmente per ciascun figlio minorenne o con disabilità (senza limiti d’età in questo caso) è previsto un importo di 175 euro mensili per un Isee fino a 15mila euro, somma che si riduce gradualmente per livelli di Isee superiori fino a raggiungere quota 50 euro in corrispondenza di un Isee di 40mila euro (per livelli superiori rimane costante). In virtù dell’incremento previsto in Manovra, l’assegno minimo per chi ha figli minorenni passerà da 50 euro a 75, mentre la quota massima salirà da 175 a 262,5 euro mensili.

Si supera, inoltre, il limite temporale, riferito al solo 2022, dell’assegno per ogni figlio con disabilità, che diventa dunque un sostegno strutturale. Sul fronte delle risorse i precedenti 18,2 miliardi vengono aumentati dalla legge di Bilancio di 345,2 milioni di euro per l’anno 2023, gli attuali 18,7 miliardi vengono incrementati di 457,9 milioni di euro per il 2024.

Novità anche sul versante dell’Iva: scende dal 10% al 5% quella su assorbenti e tamponi (eliminato il riferimento a compostabili secondo la norma Uni En 13432:2002 o lavabili). Passa dal 22% al 5% l’Iva sul latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia (condizionato per la vendita al minuto); preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare nelle auto.

Quanto ai congedi parentali, attualmente previsti in via facoltativa per i genitori nei primi 12 anni di vita dei figli (elevati a 9 mesi complessivi dal governo Draghi – rispetto ai 6 precedentemente previsti – e indennizzati al 30% della retribuzione), in legge di Bilancio viene introdotto un mese di congedo aggiuntivo che può essere fruito solo dalla madre lavoratrice, fino al sesto anno di vita del bambino, retribuito all’80% (e non al 30%) della retribuzione (la novità, nell’ultima bozza di testo, si applica alle lavoratrici che cessano il periodo di maternità obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2023).

Fonte: ilSole24ore

 

 

PRECISAZIONI BONUS 150 EURO

L’Inps, con proprio messaggio n. 4159 del 17.11.2022,  –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4159_del_17-11-2022.pdf  – fornisce le precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022, per l’erogazione Indennità una tantum pari a 150 euro da parte dei lavoratori dipendenti.

La retribuzione imponibile è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

CONGEDO MATRIMONIALE INPS: NUOVA DOMANDA DAL 23 MAGGIO 2022

L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.

 

Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

 

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.

 

Proseguendo questo percorso, dal 23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps, che può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

 

 

 

2. Requisiti per accedere all’ l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps

 

 

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

 

Spetta ai:

 

  • lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

 

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

 

Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

 

 

 

 

 

3. Presentazione domanda

 

 

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

 

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

 

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

 

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

 

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

 

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

 

– Sezione “Anagrafica e Residenza”

 

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

 

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

 

– Sezione “Dichiarazioni”

 

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

 

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

 

 

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

 

 

– Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

 

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

 

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

 

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

 

 

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

 

– Sezione “Riepilogo dati domanda”

 

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

 

 

– Sezione “Le mie richieste”

 

Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.

 

Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.