NASPI: sospensione riduzioni mensili fino al 31 dicembre 2021

L’articolo 38 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) prevede che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpI .

Questo significa che per le NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, a partire dalla mensilità di giugno non verrà più scalato ogni mese il 3% sull’indennità spettante.

La disposizione prevede anche che il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione non trova applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le NASpI con la suddetta data di decorrenza verranno pertanto erogate fino al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22/2015.

La sospensione del meccanismo di riduzione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.

Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 122, l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del decreto Sostegni bis e della riduzione della prestazione NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015.

Nella circolare sono inoltre precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell’importo spettante per le mensilità del 2022, successive al periodo di sospensione.

Percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti: UNSIC Cosenza fornirà assistenza

Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona.

Il presente avviso intende favorire l’allineamento tra le esigenze formative delle persone con difficoltà a entrare/rientrare nel mercato del lavoro (anche a causa della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19) e il fabbisogno delle imprese di figure dotate di competenze in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza.

Sono destinatari dei servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro i soggetti in condizioni di disoccupazione con difficoltà nell’accesso e/o nel re-ingresso al mercato del lavoro, anche a seguito dell’emergenza COVID-19.

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Tale condizione deve sussistere al momento della presa in carico e permanere per tutta la durata dell’intervento;
  • essere residenti o domiciliati in Calabria;
  • aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (DLgs 150/2015) presso il Centro per l’impiego (CPI) della Regione Calabria territorialmente competente.

Le persone in possesso dei requisiti su elencati per poter accedere alle misure di politica attiva previste devono rivolgersi ai Servizi per il Lavoro per come individuati al punto 2.1 dell’Avviso, che avranno il compito di erogare i servizi e le misure di cui al successivo punto 3.1 dell’Avviso. Ciascun destinatario potrà presentare una sola domanda.

I requisiti di accesso devono sussistere al momento della presa in carico e permanere nel corso del percorso di politica attiva avviato nell’ambito del presente avviso.

Per informazioni puoi contattare la sede UNSIC di Cosenza allo 098421502.

Prestazioni assistenziali: verifiche reddituali anni 2017-2021

Per beneficiare di alcune prestazioni assistenziali economiche, oltre a stabilire un limite di reddito, la legge impone ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, nei casi in cui essi non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate oppure non la comunichino integralmente.

Da una serie di accertamenti effettuati, l’INPS ha individuato numerose posizioni di persone che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale.

L’Istituto, dopo aver inviato un primo sollecito, procederà con le lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche nei confronti delle persone inadempienti agli obblighi di legge.

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le informazioni di dettaglio sui tempi delle comunicazioni e sulle modalità di ricostituzione della propria posizione reddituale sono contenute nel messaggio 28 luglio 2021, n. 2756.

Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi terzo trimestre 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.

Con messaggio 2 luglio 2021, n. 2482, l’Istituto riporta il valore dei tassi da applicarsi nel periodo indicato per i prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

Assegno per il Nucleo Familiare: maggiorazione importi, istruzioni

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Con la circolare INPS 30 giugno 2021, n. 92 si forniscono le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF alle diverse tipologie di nuclei. Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.

ASSEGNO TEMPORANEO INPS DAL 01 LUGLIO

Dal  1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile
presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari
con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo
Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

I destinatari della misura sono:

– lavoratori autonomi;
– disoccupati;
– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– titolari di pensione da lavoro autonomo;
– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.


L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di
cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato
in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del
livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in
considerazione l’ ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui
risulti presente il minore.

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre
2021.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno
temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è
necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà
attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con
accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con
IBAN , libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori
separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido
condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In
presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è
effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda,
la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS
sulla carta di pagamento RdC.