L’articolo 38 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) prevede che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpI .
Questo significa che per le NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, a partire dalla mensilità di giugno non verrà più scalato ogni mese il 3% sull’indennità spettante.
La disposizione prevede anche che il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione non trova applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le NASpI con la suddetta data di decorrenza verranno pertanto erogate fino al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22/2015.
La sospensione del meccanismo di riduzione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 122, l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del decreto Sostegni bis e della riduzione della prestazione NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015.
Nella circolare sono inoltre precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell’importo spettante per le mensilità del 2022, successive al periodo di sospensione.