Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi terzo trimestre 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.

Con messaggio 2 luglio 2021, n. 2482, l’Istituto riporta il valore dei tassi da applicarsi nel periodo indicato per i prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

Assegno per il Nucleo Familiare: maggiorazione importi, istruzioni

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Con la circolare INPS 30 giugno 2021, n. 92 si forniscono le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF alle diverse tipologie di nuclei. Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.

ASSEGNO TEMPORANEO INPS DAL 01 LUGLIO

Dal  1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile
presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari
con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo
Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

I destinatari della misura sono:

– lavoratori autonomi;
– disoccupati;
– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– titolari di pensione da lavoro autonomo;
– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.


L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di
cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato
in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del
livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in
considerazione l’ ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui
risulti presente il minore.

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre
2021.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno
temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è
necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà
attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con
accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con
IBAN , libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori
separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido
condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In
presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è
effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda,
la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS
sulla carta di pagamento RdC.