ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36: LE ISTRUZIONI INPS

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che,per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022,l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (di seguito, anche esonero giovanile under 36).

La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

 

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

 

 

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.

 

 

Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione, come già precisato nella richiamata circolare n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

 

Si ribadisce, inoltre, che l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.

Pertanto, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

 

 

Come specificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

 

 

Con il presente messaggio si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

 

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

 

 

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890);

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

 

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

– con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

 

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (ad esempio: 202106091234567890);

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

– con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

 

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

 

 

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)”;

  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

    Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)”;

  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

 

3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, avranno cura di compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “19”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

 

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA” del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

 

 

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all’esonero.

 

 

Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, inviando l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

 

 

Per quanto attiene, invece, all’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne dovranno compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, e indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “20”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

 

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA” del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

 

 

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all’esonero.

 

 

Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161a 168, della legge di Bilancio 2021, dovrà essere inviato l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

 

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

 

 

4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

 

 

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

  • <CodAgio> con il codice agevolazione “E1”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, esporranno i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

 

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

  • <CodAgio> con il codice agevolazione “E2”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

 

Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) i datori di lavoro dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati.

 

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020:

 

• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

• campo/elemento <CodAgio> con il codice agevolazione “E3”, che assume il significato di “Recupero pregresso E1”.

 

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020:

 

• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

• campo/elemento <CodAgio> con codice agevolazione “E4”, che assume il significato di “Recupero pregresso E2”.

 

La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.

 

 

5. Istruzioni contabili

 

 

 

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, oggetto del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di agevolazione:

 

 

– GAW37341 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 – articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

 

– GAW37342 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

 

Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo dedicato.

 

In particolare, verranno contabilizzate:

 

 

  • al conto GAW37341, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L544” e “L545”;

  • al conto GAW37342, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L546” e “L547”.

     

 

Gli stessi conti verranno utilizzati per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, nonché per la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo.

 

Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017”, si istituisce il conto GAW24341.

 

 

Inoltre, la rilevazione contabile del recupero di somme non spettanti per effetto dell’incumulabilità dei due incentivi – esonero giovanile under 36 ed esonero Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021 – esposto in Uniemens con il codice “M543” avverrà al conto di recupero GAW24342.

 

 

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

SEMINARIO NAZIONALE ENASC: LA SEDE DI COSENZA PRESENTE

E’ in corso a Roma il seminario nazionale del Patronato Enasc. L’obbiettivo del seminario è quello di valutare le azioni future del patronato in un ottica di miglioramento costante dei servizi e della formazione degli operatori. Dopo la prima giornata con gli interventi del direttore nazionale Enasc dott. Luigi Rossateio, del presidente nazionale Enasc dott. Salvatore Mamone e del presidente nazionale UNSIC dott. Domenico Mamone continuano i lavori con la seconda giornata di formazione. Per la sede di Cosenza è presente il direttore provinciale Enasc Alex Franzisi.

Scuola : domande di cessazione dal servizio entro il 31 ottobre 2021

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che alleghiamo ed ha fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022 (articolo 1 comma 1).

Inoltre entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca (articolo 1 comma 2).

E sempre entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31 (articolo 1 comma 3).

ASSEGNO TEMPORANEO INPS: PROROGA AL 31 OTTOBRE DEI TERMINI

L’Inps , con proprio messaggio, comunica che per favorire l’afflusso delle domande per l’assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, ha prorogato il termine di legge del 30 settembre 2021, portando lo stesso al 31 ottobre 2021 (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l’assegno a decorrere dal mese di presentazione).

Sempre l’Inps comunica che alla data di ieri, 28 settembre, le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.000 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento. Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l’autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF.

In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.

Sono state anche avviate a pagamento le seconde e terze mensilità delle situazioni già autorizzate.

Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti.

Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps.

Si rammenta che l’assegno temporaneo è una “misura ponte” che apre per la prima volta il beneficio dell’assegno per i figli a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito.

L’integrazione spetta a coloro che abbiano un Isee inferiore a 50mila euro e alcuni requisiti. Per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e Iban per l’accredito, attraverso il sito o il supporto dei patronati. L’Isee corrente e altri requisiti di legge vengono invece verificati internamente dall’Inps, liberando l’utente dall’onere di presentare multiple
certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale .

Reddito di Cittadinanza, beneficio addizionale: domanda e requisiti

Con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3212 l‘Istituto rende noto che è possibile presentare la domanda per il beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità destinato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

È possibile presentare la domanda, dopo aver compilato il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite il servizio online dell’INPS, i patronati o i CAF.

Per quanto riguarda i requisiti, possono presentare la domanda di beneficio addizionale coloro che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

Pensioni: il futuro tra prospettive e speranze

Dopo Quota 100 non ci sarà una nuova quota fissa (niente Quota 102 o Quota 41) , bensì un sistema flessibile con uscite anticipate a partire dai 63 anni. Quota 100 scade tra tre mesi e non saranno più ammessi i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Non è nota la strategia del governo Draghi sul tema pensioni. Il silenzio preoccupa i sindacati. Salvini spinge per una proroga di Quota 100, ma non ci sarà. Si andrà verso un mix di misure e scivoli per la pensione anticipata.

Pensioni, cosa cambia dal 31 dicembre 

Il rischio scalone c’è ed è concreto. Lo scalone comporterebbe un aumento dei requisiti per il pensionamento di ben sei anni nella notte fra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022, come quello introdotto nel 2011 dal governo Monti. Ma al momento non vi è una emergenza economica paragonabile a quella del 2011 per giustificare in qualche modo una disparità di trattamento immediata e pesante. Dal 1 gennaio il pensionamento sarebbe accessibile solo a partire dai 67 anni di età senza un’eventuale armonizzazione: per gli esclusi ci sarà un aumento secco di cinque o sei anni dei requisiti di pensionamento. Facciamo l’esempio di un caso limite: Mario e Giovanni hanno lavorato 38 anni nella stessa azienda solo che il primo è nato nel dicembre del 1959 e il secondo nel gennaio del 1960. Mario andrà in pensione (se lo vorrà) a 62 anni, mentre Giovanni dovrà optare tra un pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi nel 2026 o il pensionamento di vecchiaia con 67 anni e nove mesi, addirittura nel 2029. Tale scalone andrebbe persino oltre quello della vecchia riforma Maroni (legge 243/2004), quando fu introdotta una differenza di tre anni lavorativi tra chi avrebbe maturato il diritto alla pensione il 31 dicembre del 2007 e chi lo avrebbe fatto il primo gennaio dell’anno seguente.

“Noi pensiamo che dopo 62 anni di età o dopo aver lavorato 41 anni ci siano le condizioni per poter andare in pensione – ha detto di recente Ghiselli della Cgil – Il contributivo, in cui ormai siamo nella maggior parte dei casi, rende anche sostenibile economicamente un sistema di questo tipo. Poi proponiamo interventi che riconoscano la diversità dei lavori, chi fa lavori più pesanti e gravosi deve avere trattamenti migliori; il riconoscimento del lavoro di cura e delle donne; un discorso che riguarda la previdenza dei più giovani, soprattutto di coloro che hanno lavori discontinui, precari, che rischiano di non avere una prospettiva previdenziale, pensiamo a una pensione contributiva di garanzia; infine il rafforzamento delle pensioni in essere, quindi ampliamento e consolidamento della quattordicesima e meno tasse sulle pensioni”. La flessibilità a partire dai 62-63 anni con un insieme di misure e scivoli a seconda della situazione del singolo lavoratore e della sua mansione: è questo lo scenario più credibile dal 1 gennaio 2022.

Pensioni da 63 anni con riduzione attuariale

Si parla tantissimo dell’idea che arriva dagli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, in vista del superamento di Quota 100. Esiste “un modo per riconciliare una maggiore flessibilità nell’età di pensionamento con la sostenibilità del sistema: si può andare in pensione quando si vuole, a partire da 63 anni, ma accettando una riduzione attuariale, che oggi si applica alla sola quota contributiva, sull’intero importo della pensione, cosi come proposto dall’Inps 6 anni fa”, ragionano i due esperti. Oggi questo “significherebbe – spiegano gli economisti – una riduzione media di un punto e mezzo per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione offerta da quota 100; in futuro ancora meno dato che le generazioni che andranno in pensione nei prossimi anni avranno una quota contributiva più alta su cui la riduzione è già comunque applicata in caso di pensione anticipata”.

“Non è mai una buona idea – è la premessa di Boeri e Perotti – cambiare radicalmente le regole del sistema pensionistico all’ultimo momento, perché chi è vicino alla pensione si vede stravolgere i programmi di una vita e non ha tempo per porvi rimedio. Eppure anche questa volta si arriva all’ultimo minuto a decidere che fare di ‘Quota 100’, cioè i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi”. L’idea lanciata da Boeri e Perotti punterebbe a “ridurre le disparità di trattamento fra le pensioni contributive e le pensioni ‘miste0, perché permetterebbe anche ai titolari di quest’ultime di andare in pensione prima, purché abbiano almeno 20 anni di contributi e una pensione superiore ad una soglia minima (attualmente circa 1.450 euro al mese) per non rischiare di finire in condizioni di indigenza, soprattutto quando incoraggiati fortemente dall’impresa a lasciare”. La soglia a 1.450 euro “è nettamente al di sopra della soglia di povertà Istat. Si potrebbe abbassarla a mille euro, circa 2 volte la pensione minima, rendendo più ampia la platea potenzialmente interessata alla pensione anticipata”.

I lavori gravosi per la pensione anticipata

Per adesso le domande per accedere a Quota 100 accolte sono state circa 334 mila, visto che chi ha fatto domanda potrà continuare a uscire in anticipo anche scavallando il 2021, si potrà sfiorare forse i 400mila. Il responsabile economico del Pd Antonio Misiani fa il punto: bisogna “evitare di tornare puramente e semplicemente alla Fornero”, ma va anche studiato un sistema “più flessibile ma più equo”, e sostenibile per le casse pubbliche, che tenga conto dei lavori “gravosi e usuranti, delle donne con carichi familiari”. 

La commissione ad hoc istituita da Orlando, e presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano, sta completando i suoi lavori (che incrociano dati e studi Inail, Istat e Inps). Si attendono gli esiti entro due settimane. Si proporrà di fatto la nuova “graduatoria” dei lavori gravosi. Per la Lega però sarebbe un intervento troppo limitato e che non risponderebbe all’esigenza (perenne) di “accompagnare e favorire la ristrutturazione delle aziende”. L’ex sottosegretario al Mef Claudio Durigon (il “papà” di Quota 100), suggerisce di pensare a un fondo ad hoc per consentire l’uscita anticipata – da valutare con quali requisiti – che andrebbe collegato ad altri meccanismi, come i contratti di espansione, e alla riforma degli ammortizzatori.

L’allargamento dell’Ape sociale

Altra ipotesi forte è una Ape sociale “allargata” e strutturale. L’Anticipo pensionistico sociale esiste dal 2017 in forma sperimentale. Detto in parole semplici, è un sussidio interamente a carico dello Stato erogato dall’Inps, è stato prorogato più volte rispetto alla scadenza originaria di fine 2018. L’ultimo prolungamento a tutto il 2021 è scattato con la legge di bilancio approvata dal parlamento alla fine del 2020.

L’Ape sociale per ora è destinata ai disoccupati di lungo corso, a chi assiste familiari o persone in estrema difficoltà, a una quindicina di categorie di lavoratori impegnati in attività considerate usuranti. Una platea che potrebbe essere significativamente estesa dalla prossima manovra (anche per questo la gratuatoria della commissione ad hoc istituita da Orlando è attesissima). Decisivi saranno i risultati della commissione che analizza la gravosità dei lavori. Non solo: in sede tecnica si sta anche valutando la possibilità di rendere strutturale l’Ape sociale facendolo uscire dalla fase sperimentale. Insomma, l’Ape sociale è arrivata per restare.

Secondo il Sole 24 Ore, sempre molto informato sugli scenari previdenziali, il governo punterebbe a un’idea abbastanza precisa: concedere solo a chi svolge lavori gravosi la possibilità di uscire dal lavoro a 62 anni (o 63), mentre per gli altri si parla di una soglia di uscita di 64 anni e 37 (o 38) anni di contributi.  Attualmente grazie all’Ape sociale i lavoratori gravosi possono godere di un’indennità a partire dai 63 anni di età: con 30 (o 36) anni di contributi, c’è uno scivolo fino alla pensione di vecchiaia. Con Opzione donna le lavoratrici possono uscire dal mondo del lavoro a 35 anni netti di contribuzione e 58 anni di età anagrafica, per le subordinate, 59 anni per le lavoratrici autonome. Sarà quasi certamente rinnovata anche nel 2022.

Fonte today.it

NASPI: sospensione riduzioni mensili fino al 31 dicembre 2021

L’articolo 38 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) prevede che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpI .

Questo significa che per le NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, a partire dalla mensilità di giugno non verrà più scalato ogni mese il 3% sull’indennità spettante.

La disposizione prevede anche che il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione non trova applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le NASpI con la suddetta data di decorrenza verranno pertanto erogate fino al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22/2015.

La sospensione del meccanismo di riduzione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.

Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 122, l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del decreto Sostegni bis e della riduzione della prestazione NASpI di cui all’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015.

Nella circolare sono inoltre precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell’importo spettante per le mensilità del 2022, successive al periodo di sospensione.

Percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti: UNSIC Cosenza fornirà assistenza

Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona.

Il presente avviso intende favorire l’allineamento tra le esigenze formative delle persone con difficoltà a entrare/rientrare nel mercato del lavoro (anche a causa della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19) e il fabbisogno delle imprese di figure dotate di competenze in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza.

Sono destinatari dei servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro i soggetti in condizioni di disoccupazione con difficoltà nell’accesso e/o nel re-ingresso al mercato del lavoro, anche a seguito dell’emergenza COVID-19.

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Tale condizione deve sussistere al momento della presa in carico e permanere per tutta la durata dell’intervento;
  • essere residenti o domiciliati in Calabria;
  • aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (DLgs 150/2015) presso il Centro per l’impiego (CPI) della Regione Calabria territorialmente competente.

Le persone in possesso dei requisiti su elencati per poter accedere alle misure di politica attiva previste devono rivolgersi ai Servizi per il Lavoro per come individuati al punto 2.1 dell’Avviso, che avranno il compito di erogare i servizi e le misure di cui al successivo punto 3.1 dell’Avviso. Ciascun destinatario potrà presentare una sola domanda.

I requisiti di accesso devono sussistere al momento della presa in carico e permanere nel corso del percorso di politica attiva avviato nell’ambito del presente avviso.

Per informazioni puoi contattare la sede UNSIC di Cosenza allo 098421502.

Prestazioni assistenziali: verifiche reddituali anni 2017-2021

Per beneficiare di alcune prestazioni assistenziali economiche, oltre a stabilire un limite di reddito, la legge impone ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, nei casi in cui essi non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate oppure non la comunichino integralmente.

Da una serie di accertamenti effettuati, l’INPS ha individuato numerose posizioni di persone che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale.

L’Istituto, dopo aver inviato un primo sollecito, procederà con le lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche nei confronti delle persone inadempienti agli obblighi di legge.

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le informazioni di dettaglio sui tempi delle comunicazioni e sulle modalità di ricostituzione della propria posizione reddituale sono contenute nel messaggio 28 luglio 2021, n. 2756.