Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori domestici e domestici somministrati;
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
- lavoratori in aspettativa sindacale;
- lavoratori marittimi sbarcati;
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
- lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
- soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
Con la circolare INPS 30 giugno 2021, n. 92 si forniscono le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF alle diverse tipologie di nuclei. Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.