Nuova IRPEF e cuneo fiscale
Il modello 730 interessa una vasta platea di contribuenti, in particolar modo, i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Per costoro sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della mini riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:
– nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;
– nuove detrazioni per lavoro.
Consulta la Guida IRPEF 2023: come si calcola
Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni.
In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.
Si ricorda anche che, in merito al cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro.
Comunque, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.
Detrazioni per lavoro e per figli a carico
Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro.
Senza scendere troppo nel dettaglio degli importi, è possibile affermare che:
– per i lavoratori dipendenti: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
– per i pensionati: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
– per chi altri redditi assimilati: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.
In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.
Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta
A parte le novità in materia di superbonus che, inevitabilmente impattano sulla determinazione del bonus dovuto per il 2022, le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:
– dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
– ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 euro;
– per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;
– è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
– è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
– per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
Modalità e termini di presentazione
Non cambiano le modalità di presentazione né i termini.
Per la presentazione, il contribuente può servirsi della dichiarazione precompilata che può inviare direttamente o delegando un CAF o professionista.
La dichiarazione precompilata può essere inviata con o senza modifiche.
Resta sempre valida la vecchia modalità di presentazione del modello compilato in modo “ordinario”.
Quanto, infine, ai termini di presentazione, occorre ricordare le seguenti scadenze:
– 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
– 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
– 24 luglio 2023 (il 23 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;
– 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
– 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.